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Pétition européenne
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Petizione per il rispetto del
benessere degli animali nella Costituzione Europea
Le associazioni
europee di protezione degli animali, i loro aderenti e simpatizzanti denunciano
due articoli del progetto del Trattato che fissa una Costituzione per l’Europa:
- Articolo
III-121, parte III, titolo I (Disposizioni d’applicazione generale)
(questo articolo è
la trasposizione del Protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali
del Trattato di Amsterdam [vedi progetto del Trattato, protocollo allegato n°
33-I, 2.]):
Quando formulano e
mettono in opera la politica dell’Unione nel campo dell’agricoltura, della
pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello sviluppo
tecnologico e spaziale, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto
delle esigenze del benessere degli animali quali esseri sensibili,
rispettando in ogni caso le disposizioni legislative o amministrative e le
usanze degli Stati membri, particolarmente in materia di riti religiosi, di
traduzioni culturali e di patrimonio regionale.
Da parte nostra
non è possibile accettare queste ultime disposizioni. In affetti, anche se la
dichiarazione sulle esigenze del benessere degli animali quali esseri sensibili
è positiva, il rispetto delle “disposizioni legislative o amministrative e le
usanze degli Stati membri, particolarmente in materia di riti religiosi, di
traduzioni culturali e di patrimonio regionale”, rappresenta una eccezione
di natura tale da incoraggiare il proseguimento di atti di crudeltà sugli
animali (come le corride, combattimenti di galli, ingozzamento di palmipedi per
il fegato grasso, caccia all’inseguimento, ecc.). Questa eccezione è in
contrasto con le legislazioni dei paesi europei sulla protezione degli animali¹,
e con la profonda evoluzione delle nostre società in merito al rispetto degli
animali².
- Articolo III-280
sezione 3 (Cultura), capitolo V, titolo III, parte III :
1. L’Unione
contribuisce alla espansione delle culture degli Stati membri nel rispetto della
loro diversità nazionale e regionale, mettendo comunque in evidenza il comune
eritaggio.
2. L’azione
dell’Unione mira ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri e, se
necessario, appoggiare e completare le loro azioni nei seguenti settori :
a)
Il miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e
della storia dei popoli europei;
b)
la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale di importanza
europea;
c)
gli scambi culturali non commerciali;
d)
la creazione artistica e lettararia, compreso il settore dell’audiovisivo
3. l’Unione e gli
Stati membri favorizzano la cooperazione con gli altri paesi e le organizzazioni
internazionali competenti nel campo della cultura ed in particolare con il
Consiglio d’Europa.
4. L’Unione tiene
conto degli aspetti culturali nella sua azione in riferimento ad altre
disposizioni della Costituzione, al fine particolarmente di rispettare e
promuovere la diversità delle proprie culture.
5. Per contribuire
alla realizzazione degli obbiettivi di cui al presente articolo :
a)
la
legge o legge quadro europea stabilisce delle azioni di incoraggiamento, con
esclusione di ogni armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari
degli Stati membri. Essa è adottata dopo consultazione del Comitato delle
regioni;
b)
Il Consiglio, su proposta della Commissione, approva delle
raccomandazioni.
Ricordiamo che
certi aspetti di culture e di patrimoni culturali degli Stati membri dell’Unione
comportano atti di costrizione, di violenza e di crudeltà sugli animali, in
violazione alle esigenze del benessere degli animali.
…/…
Conseguentemente
e conformemente al
contenuto degli articoli I45, I-46 e I47 parte I, capitolo III, titolo VI (la
vita democratica dell’Unione) del progetto di Trattato che fissa una
Costituzione per l’Europa il quale contenuto prevede particolarmente che almeno
un milione di cittadini dell’Unione rappresentanti un numero significativo di
Stati membri possa prendere l’iniziativa di invitare la Commissione a
sottomettere una proposta appropriata, le associazioni di protezione degli
animali, i loro aderenti e simpatizzanti sottoscritti chiedono al governi
dell’Unione e della Commissione Europea di apportare le seguenti modifiche al
Trattato:
- articolo
III-121, parte III, titolo I :
1. Le esigenze del benessere degli
animali quali esseri sensibili sono imperativamente prese in conto attraverso la
messa in opera di una politica riguardante i seguenti campi di utilizzazione
dell’animale: agricoltura, pesca, trasporti, mercato interno, ricerca, sviluppo
tecnologico e spaziale.
2. Peraltro, le
pratiche che non sono previste al paragrafo precedente, ma utilizzatrici di
animali devono anch’esse (vedi riti religiosi, alcune tradizioni culturali,
alcuni patrimoni regionali) pienamente rispettare le esigenze del benessere
animale, nell’attesa della lora definitiva abolizione.
- articolo III-280
sezione 3, capitolo V, titolo III, parte III, aggiungere al punto 6 :
6. trattandosi di
casi particolari di culture europee che utilizzano l’animale, le disposizioni
sopra enumerate dovranno imperativamente prendere in conto le esigenze del
benessere degli animali in qualità di esseri sensibili.
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