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Pétition européenne

 

Deutsche Version - Versione italiana - Espagnole de la versión - Dutch version

 

Petizione per il rispetto del benessere degli animali nella Costituzione Europea

Le associazioni europee di protezione degli animali, i loro aderenti e simpatizzanti denunciano due articoli del progetto del Trattato che fissa una Costituzione per l’Europa:

 

- Articolo III-121, parte III, titolo I (Disposizioni d’applicazione generale)

(questo articolo è la trasposizione del Protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali del Trattato di Amsterdam [vedi progetto del Trattato, protocollo allegato n° 33-I, 2.]):

Quando formulano e mettono in opera la politica dell’Unione nel campo dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello sviluppo tecnologico e spaziale, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze del benessere degli animali quali esseri sensibili, rispettando in ogni caso le disposizioni legislative o amministrative e le usanze degli Stati membri, particolarmente in materia di riti religiosi, di traduzioni culturali e di patrimonio regionale.

 

Da parte nostra non è possibile accettare queste ultime disposizioni. In affetti, anche se la dichiarazione sulle esigenze del benessere degli animali quali esseri sensibili è positiva, il rispetto delle “disposizioni legislative o amministrative e le usanze degli Stati membri, particolarmente in materia di riti religiosi, di traduzioni culturali e di patrimonio regionale”, rappresenta una eccezione di natura tale da incoraggiare il proseguimento di atti di crudeltà sugli animali (come le corride, combattimenti di galli, ingozzamento di palmipedi per il fegato grasso, caccia all’inseguimento, ecc.). Questa eccezione è in contrasto con le legislazioni dei paesi europei sulla protezione degli animali¹, e con la profonda evoluzione delle nostre società in merito al rispetto degli animali².

 

- Articolo III-280 sezione 3 (Cultura), capitolo V, titolo III, parte III :

1. L’Unione contribuisce alla espansione delle culture degli Stati membri nel rispetto della loro diversità nazionale e regionale, mettendo comunque in evidenza il comune eritaggio.

2. L’azione dell’Unione mira ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri e, se necessario, appoggiare e completare le loro azioni nei seguenti settori :

a)         Il miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;

b)         la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;

c)         gli scambi culturali non commerciali;

d)         la creazione artistica e lettararia, compreso il settore dell’audiovisivo

3. l’Unione e gli Stati membri favorizzano la cooperazione con gli altri paesi e le organizzazioni internazionali competenti nel campo della cultura ed in particolare con il Consiglio d’Europa.

4. L’Unione tiene conto degli aspetti culturali nella sua azione in riferimento ad altre disposizioni della Costituzione, al fine particolarmente di rispettare e promuovere la diversità delle proprie culture.

5. Per contribuire alla realizzazione degli obbiettivi di cui al presente articolo :

a)         la legge o legge quadro europea stabilisce delle azioni di incoraggiamento, con esclusione di ogni armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa è adottata dopo consultazione del Comitato delle regioni;

b)         Il Consiglio, su proposta della Commissione, approva delle raccomandazioni.

 

Ricordiamo che certi aspetti di culture e di patrimoni culturali degli Stati membri dell’Unione comportano atti di costrizione, di violenza e di crudeltà sugli animali, in violazione alle esigenze del benessere degli animali.

 

…/…

 

 

Conseguentemente

 

e conformemente al contenuto degli articoli I45, I-46 e I47 parte I, capitolo III, titolo VI (la vita democratica dell’Unione) del progetto di Trattato che fissa una Costituzione per l’Europa il quale contenuto prevede particolarmente che almeno un milione di cittadini dell’Unione rappresentanti un numero significativo di Stati membri possa prendere l’iniziativa di invitare la Commissione a sottomettere una proposta appropriata, le associazioni di protezione degli animali, i loro aderenti e simpatizzanti sottoscritti chiedono al governi dell’Unione e della Commissione Europea di apportare le seguenti modifiche al Trattato:

 

- articolo III-121, parte III, titolo I :

1. Le esigenze del benessere degli animali quali esseri sensibili sono imperativamente prese in conto attraverso la messa in opera di una politica riguardante i seguenti campi di utilizzazione dell’animale: agricoltura, pesca, trasporti, mercato interno, ricerca, sviluppo tecnologico e spaziale.

2. Peraltro, le pratiche che non sono previste al paragrafo precedente, ma utilizzatrici di animali devono anch’esse (vedi riti religiosi, alcune tradizioni culturali, alcuni patrimoni regionali) pienamente rispettare le esigenze del benessere animale, nell’attesa della lora definitiva abolizione.

 

- articolo III-280 sezione 3, capitolo V, titolo III, parte III, aggiungere al punto 6 :

6. trattandosi di casi particolari di culture europee che utilizzano l’animale, le disposizioni sopra enumerate dovranno imperativamente prendere in conto le esigenze del benessere degli animali in qualità di esseri sensibili.

Deutsche Version - Versione italiana - Espagnole de la versión - Dutch version

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